Condividiamo il pensiero di chi sostiene che, al vicino referendum per il quale saremo chiamati a pronunciarci, tanta parte di persone esprimeranno un voto senza sapere effettivamente come stanno le cose. Magari votano in sintonia con le proprie idee politiche, o “siccome l’ha detto lui va bene”. Al riguardo abbiamo trovato un articolo pubblicato sul Facebook del Comitato Più Uno Cerveteri Ladispoli, che di seguito pubblichiamo, dove è spiegato asetticamente come funzionano le cose.
Referendum 22–23 marzo 2026 sulla riforma della magistratura: come funziona oggi, cosa cambierebbe, quali effetti possibili (guida neutrale senza indicazioni di voto)
Obiettivo di questo pezzo è di sintetizzare al massimo l’assetto attuale e i contenuti essenziali della legge costituzionale sottoposta a referendum, segnalando possibili conseguenze.
Il 22 e 23 marzo 2026 gli elettori sono chiamati a pronunciarsi con un referendum costituzionale confermativo su una legge di revisione della Costituzione (“Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”). A differenza dei referendum abrogativi, non è previsto quorum di partecipazione: decide la maggioranza dei voti validamente espressi.
1) Come funziona oggi
Un solo CSM per giudici e pubblici ministeri
Oggi l’organo di autogoverno della magistratura ordinaria è il Consiglio Superiore della Magistratura: interviene su assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, progressioni e — in base alla disciplina vigente — anche sulla giurisdizione disciplinare dei magistrati.
Composizione (schema base):
• presieduto dal Presidente della Repubblica;
• membri di diritto: Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione;
• membri elettivi: 20 togati e 10 laici.
I laici sono eletti dal Parlamento italiano (professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con almeno 15 anni di esercizio).
Come si eleggono oggi i togati: collegi + correttivi, e tre voti
Con il sistema vigente (riforma 2022) i 20 togati si eleggono con un sistema “a collegi”:
• un collegio nazionale per la “legittimità” (Cassazione),
• collegi territoriali per giudicanti e requirenti,
• correttivi nazionali (“recuperi”) per completare i seggi.
Ogni magistrato elettore esprime tre voti: uno per i requirenti del proprio collegio territoriale, uno per i giudicanti del proprio collegio territoriale e uno per il collegio nazionale della legittimità.
Perché si parla di “correntismo”
Nel dibattito pubblico, la discussione ruota spesso attorno al peso delle “correnti” associative (anche in rapporto alla Associazione Nazionale Magistrati) nella formazione delle candidature e nella costruzione di maggioranze interne. È uno dei temi richiamati anche nelle analisi istituzionali che hanno accompagnato le riforme elettorali recenti.
2) Cosa cambierebbe se vincesse il Sì
La legge costituzionale oggetto del referendum interviene su più articoli della Costituzione e ridisegna tre snodi: carriere, autogoverno, disciplina.
(a) Due carriere distinte
Verrebbe esplicitata in Costituzione la distinzione tra:
• magistrati giudicanti
• magistrati requirenti (pubblici ministeri) con riferimento a “distinte carriere”.
(b) Due CSM al posto di uno
Al posto dell’attuale assetto unitario nascerebbero:
• CSM della magistratura giudicante
• CSM della magistratura requirente
Entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica; con membri di diritto diversi (Primo Presidente della Cassazione nel CSM giudicante; Procuratore generale della Cassazione nel CSM requirente).
(c) Meno elezioni, più sorteggio
I componenti “non di diritto” verrebbero selezionati per estrazione a sorte:
• 1/3 laici: sorteggiati da un elenco formato dal Parlamento (professori ordinari di materie giuridiche e avvocati con determinata anzianità professionale);
• 2/3 togati: sorteggiati tra i magistrati della rispettiva carriera, secondo procedure demandate alla legge.
(d) Disciplina fuori dai CSM: Alta Corte/Corte disciplinare
La giurisdizione disciplinare verrebbe attribuita a una Alta Corte disciplinare (o Corte disciplinare), separata dai CSM, con composizione mista e un meccanismo di impugnazione “interna” davanti alla stessa Alta Corte in diversa composizione.
(e) Leggi attuative entro un anno
La legge costituzionale prevede che le leggi su CSM, ordinamento giudiziario e disciplina siano adeguate entro un anno dall’entrata in vigore (se il Sì prevale).
3) Possibili conseguenze: cosa potrebbe cambiare nella pratica
Qui il punto centrale è metodologico: la Costituzione fisserebbe l’architettura, ma molti effetti concreti dipenderanno dalle leggi attuative (regole del sorteggio, funzionamento interno dei due CSM, tipizzazione degli illeciti disciplinari, garanzie procedurali, tempi).
Argomenti che in genere sostengono i “pro”
• Terzietà percepita del giudice: separazione più netta tra chi accusa e chi giudica, almeno sul piano ordinamentale.
• Riduzione delle dinamiche elettorali interne: col sorteggio diminuirebbero campagne e accordi per l’elezione nei consigli.
• Disciplina più “esterna”: un organo dedicato potrebbe rafforzare, per alcuni osservatori, la credibilità del controllo disciplinare.
Argomenti che in genere sostengono i “contro”
• Sorteggio e qualità/omogeneità: l’estrazione può produrre organi meno prevedibili per competenze ed esperienza, e potenzialmente più esposti a dinamiche informali (reti, apparati, pressioni).
• “Leva a monte” sull’elenco dei laici: se la lista da cui si sorteggia è formata dal Parlamento, una parte del conflitto potrebbe spostarsi sulla fase di composizione degli elenchi.
• Rischio di “chilling effect” (effetto dissuasivo): se la futura normativa disciplinare risultasse troppo ampia o poco determinata, potrebbe indurre comportamenti di autocautela nell’esercizio della funzione giurisdizionale. (È un rischio teorico: dipende molto da come verranno scritte le norme attuative).
4) Cosa non cambia direttamente (e cosa significa per il voto)
Dalla lettura del testo, la legge costituzionale incide su articoli che riguardano ordinamento/autogoverno e disciplina; non modifica direttamente il codice di procedura penale (ruoli d’udienza, regole del processo); l’obbligatorietà dell’azione penale (art. 112), che richiederebbe un intervento diverso e specifico.
Per chi intendesse leggere l’articolo sulla pagina del Comitato Più Uno Cerveteri Ladispoli può cliccare sul link sottostante
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